Lo Statuto dell'Associazione

Ruggero Toffolutti per la sicurezza dei luoghi di lavoro

Denominazione, sede e durata.
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in
seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la
seguente denominazione:
“Associazione nazionale “Ruggero Toffolutti per la sicurezza dei luoghi di lavoro, ODV”, da ora in
avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Piombino in via XX Settembre n°
62 e con durata illimitata

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
L’associazione ha lo scopo di perseguire ogni azione in favore della tutela della vita, dell’integrità, della salute e della sicurezza dei lavoratori, contro gli incidenti sui luoghi di lavoro e di promuovere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’argomento con ogni strumento non violento.
L’associazione non ha connotazione politica né religiosa.
L’associazione si identifica con la lettera I (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione
e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo) e promuove incontri pubblici, presentazione di libri, mostre, concorsi,, Festa del
lavoro, proiezioni, conferenze nelle scuole, manifestazioni sportive, spettacoli teatrali e musicali. Nel raggiungimento dell’obiettivo statutario sono possibili ulteriori e diverse iniziative
L’associazione si identifica altresì nella lettera W (promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n° 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1 comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n° 244) promuovendo seminari, azioni di denuncia pubblica e di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti coinvolti nel tema della sicurezza dei luoghi di lavoro attraverso pubblicazioni, comunicati stampa, diffusione sui social media.
Incentiva ricerche e approfondimenti sui temi alla base del proprio obiettivo statutario.
Altri strumenti individuati sono gli incontri pubblici, presentazione di libri, mostre, concorsi, Festa del lavoro, proiezioni, conferenze nelle scuole, manifestazioni sportive, spettacoli teatrali e musicali. Nel raggiungimento dell’obiettivo statutario, sono possibili ulteriori e diverse iniziative.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti
definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni di età e ne condividano le finalità.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L’associazione si riserva di conferire la qualifica di socio onorario a persone ritenute particolarmente meritevoli nell’opera di diffusione delle finalità statutarie. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione e non hanno diritto di voto.

Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– esaminare i libri sociali;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i
libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
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– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione. può essere escluso dall’associazione mediante
deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta
almeno 3 mesi prima.
L’associato decade per il mancato pagamento della tessera annuale. Il pagamento pertanto deve essere regolato non oltre la data di convocazione dell’assemblea annuale, prevista entro i primi 4 mesi dell’anno successivo.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea;
– Il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– Organismo Etico (organo facoltativo)
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti gli iscritti nel libro degli associati, in regola con la sottoscrizione della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
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La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione, non nello stesso giorno, e l’ordine del giorno. Può avvenire con le seguenti modalità:
– Scritta con lettera spedita almeno 10 giorni prima della data fissata all’indirizzo risultante dal
libro degli associati.
– Messaggio di posta elettronica all’indirizzo o al numero telefonico risultante dal libro degli associati inoltrato almeno 10 giorni prima della data fissata
– Con pubblicazione su un quotidiano di rilevanza regionale almeno 6 giorni prima della data fissata.
– Con pubblicazione sui social network o sul sito dell’associazione L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
– nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del
Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulla esclusione degli associati;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento;
– delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Le votazioni assembleari devono essere fatte per voto palese. Se si tratta di questioni riguardanti persone, la votazione deve avvenire per scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
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– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione e manutenzione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9 nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l’art. 2382 Codice civile
riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Per le elezioni del Consiglio Direttivo il presidente dell’assemblea nomina tra i soci presenti tre scrutatori onde constatare, durante l’adunanza, l’esito delle votazioni. Le elezioni possono aver luogo solo dopo l’incombente di cui al precedente comma e devono essere ultimate prima che l’assemblea si
sciolga. La votazione non può essere conclusa validamente se non hanno votato tutti i soci presenti in
sala. Dell’esito delle votazioni deve essere redato un verbale sottoscritto dagli scrutatori.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei
confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la
maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca
l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione
sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

L’Associazione si dota dell’organo facoltativo denominato Organismo Etico, composto da uno a tre
persone elette dall’assemblea al di fuori del consiglio direttivo.
L’Organismo Etico vigila sulla corrispondenza tra l’attività dell’associazione e gli obiettivi e i contenuti
dello statuto. Eventuali incongruenze devono essere segnalate al Consiglio Direttivo per le opportune
verifiche.

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o
di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento
della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni
e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività
diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate.

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di
ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla
chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo
settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art.
2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa
o nella nota integrativa al bilancio.
Eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e il capitale rispettivamente realizzati e accumulati
in base alle attività svolte, devono essere esclusivamente utilizzati per lo svolgimento delle finalità
istituzionali dell’associazione, nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, conformemente
alle disposizioni dello statuto e alle delibere dell’assemblea. E’ vietata qualsiasi distribuzione dei
proventi, anche con modalità indirette.

– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso
organo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità
richiesta al presidente o ad un membro del Consiglio Direttivo almeno due giorni prima.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in
favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal
Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti
occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del
numero dei volontari.

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva
diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto
Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e
dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice
civile.

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Associazione Ruggero Toffolutti al fianco dei lavoratori.