COSTITUZIONE E SCOPO
Art. 1) Costituzione e denominazione.
E' costituita una Associazione senza fini di lucro col nome Associazione Ruggero
Toffolutti.
L'associazione ha la sua prima sede in Piombino, Via XX Settembre N° 15.
Il mutamento della sede non comporta modifica dello Statuto. La associazione può
costituire sedi distaccate dirette da un coordinatore che riferisce al Consiglio Direttivo
dell'Associazione.
Art. 2) Lo scopo dell'associazione è quello di
perseguire ogni azione in favore della tutela della vita e dell'integrità e sicurezza dei
lavoratori e contro gli incidenti sui luoghi di lavoro e di promuovere la
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull argomento con ogni strumento
nonviolento.SOCI
Art. 3) Iscrizione.
Può iscriversi alla Associazione ogni persona, senza distinzioni di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali che abbia
compiuto i diciotto anni di età o, se minore, quando esprima assenso chi esercita su di
essa la potestà ovvero volontà in sua vece se incapace di intendere o volere.
Art. 4) Categorie.
I Soci si distinguono Soci effettivi ed Onorari; sono esclusi vincoli associativi a
termine.
Art. 5) Soci effettivi.
I Soci effettivi sono coloro che aderiscono per iscritto allo scopo dell'Associazione.
Art. 6) Soci Onorari.
I Soci Onorari sono coloro che favoriscono, con operatività efficiente, le finalità
dell'Associazione ed il cui apporto si dimostri utile per consolidarle e diffonderle; essi
sono esentati dagli oneri associativi. La proclamazione a Socio Onorario che, per i non
Soci ne presuppone l'accettazione scritta a divenir Soci, deve essere effettuata
dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Art.7) Diritti.
Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di
intervenire alle Assemblee; di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno; di
ricoprire le cariche sociali, da cui i non Soci sono esclusi.
Art. 8) Recesso ed esclusione.
Il Socio che recede dall'Associazione non ha diritto di retrocessione delle somme versate
per iscrizione e quote associative. Il Socio che non versa la quota associativa per tre
anni consecutivi può essere escluso con provvedimento del Consiglio Direttivo che gli
deve essere comunicato per iscritto.
Art. 9) Espulsione.
Il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta di addebiti con termine di cinque
giorni per giustificazioni scritte da parte del destinatario, può motivatamente espellere
il Socio ritenuto indegno di appartenere all'Associazione qualora abbia tenuto
comportamenti che ne contrastino le finalità o costituiscano gravi violazioni degli
obblighi statutari. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo.
PROVENTI E PATRIMONIO
Art. 10) Proventi.
I proventi dell'Associazione sono costituiti da:
1. versamenti dei Soci;
2. oblazioni;
3. Interessi dei capitali accumulati;
4. qualunque altro introito percepito nell'attuazione delle finalità istituzionali.
Art. 11) Utilizzazione dei proventi.
Gli utili e gli avanzi di gestione nonche i fondi, le riserve e il capitale
rispettivamente realizzati e accumulati in base alle attività svolte ai sensi dell'art.
2, devono essere esclusivamente utilizzati per lo svolgimento delle finalità
istituzionali dell'Associazione, nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo,
conformemente alle disposizioni dello Statuto e alle delibere dell'Assemblea.
E' vietata qualsiasi distribuzione dei proventi, anche con modalità indirette.
Art. 12) Patrimonio.
Il patrimonio sociale è costituito da: rendite accumulate; lasciti e donazioni; beni
mobili e immobili di proprietà.
Art. 13) Deposito delle disponibilità.
Il Consiglio Direttivo deve depositare le disponibilità monetarie presso Istituti
Nazionali di Credito.
ORGANI
Art. 14) Organi associativi.
Gli Organi dell'Associazione sono:
1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. Il Collegio dei Sindaci.
ASSEMBLEA
Art. 15) Organizzazione e poteri.
L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci; è presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più
anziano di carica; ne svolge i compiti di Segretario quello del Consiglio e, in mancanza,
il Consigliere designato dal Presidente. L'Assemblea delibera:
a) sulle modifiche dello Statuto;
b) sulle nomine del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci;
c) sull'approvazione dei bilanci annuali, consuntivo e preventivo;
d) sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione della Associazione e sulla nomina dei
liquidatori;
e) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, ivi compresi, se proposti dal
Consiglio, quelli della proclamazione del Socio Onorario e dell'accettazione di donazioni
e laschi che impongano vincoli all'Associazione.
Art. 16) Tipi di Assemblee.
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria; le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i
Soci se assunte in conformità allo Statuto.
Art. 17) Assemblea ordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata entro il 30 aprile di ogni anno:
a) per sentire esporre la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento morale ed
economico dell'Associazione, e la relazione del Collegio dei Sindaci relativa
all'esercizio precedente;
b) per deliberare sul bilancio consuntivo dell'esercizio suddetto e su quello preventivo;
c) per eleggere i membri del Consiglio Direttivo è del Collegio dei Sindaci scaduti di
carica ai sensi degli art. 30, e 39, comma l° e nel caso previsto dagli art. 38 e 39
comma 2o;
d) per trattare ogni argomento di competenza posto all'ordine del giorno per deliberazione
del Consiglio Direttivo o per domande dei Sindaci e dei Soci.
Le domande dei Soci devono essere proposte al Presidente e a questi recapitate, con
argomentata motivazione scritta, entro il mese di novembre al pari di quelle del Socio che
intenda candidarsi a cariche direttive e sindacali.
Art. 18) Assemblea straordinaria.
L'Assemblea straordinaria e convocata nei casi di cui alle lettere a)e d) dell'art. 15
dello Statuto nonchè quando il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta
richiesta dal Collegio dei Sindaci o da almeno il dieci per cento degli iscritti.
Art. 19) Modalità delle convocazioni.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, previa delibera di
quest'ultimo, con avviso contenente l'ordine del giorno della discussione e l'indicazione
del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà l'adunanza. L'avviso deve essere
portato a conoscenza dei Soci, almeno venti giorni prima di quello della riunione, tramite
invio a ciascuno di lettera, anche non raccomandata, o pubblicazione su un quotidiano di
diffusione regionale. Per la convocazione dell'Assemblea ordinaria è in facoltà del
Consiglio l'adozione, alternativa o cumulativa, delle modalità di cui al comma che
precede mentre per quella della Assemblea straordinaria è obbligatoria l'adozione di
entrambe. L'eventuale seconda convocazione della Assemblea può aver luogo anche lo stesso
giorno della prima.
Art. 20) Pubblicità dei bilanci e delle proposte di modifiche
statutarie.
I bilanci e le proposte di modificazione dello Statuto devono essere esposti presso la
sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti la data di convocazione
dell'Assemblea.
Art. 21) Prima convocazione.
Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando interviene almeno un ventesimo dei
Soci e le delibere assunte quando approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. Per
modificare lo Statuto sociale, occorre l'intervento di almeno due decimi dei Soci Per
deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, devono essere presenti i
tre quinti dei Soci. Nei casi dei due commi che precedono le deliberazioni devono essere
approvate dai quattro quinti dei presenti.
Art. 22) Seconda convocazione.
Le Assemblee sono valide, in seconda convocazione, per deliberare su qualunque oggetto
posto all'ordine del giorno indipendentemente dal numero dei Soci presenti e le delibere
assunte sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta di Essi. Per modificare lo
Statuto sociale è peraltro indispensabile l'approvazione da parte dei quattro quinti dei
Soci presenti. Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione è
obbligatoria, anche in tal caso, la presenza dei tre quinti dei Soci e l'approvazione dei
quattro quinti dei presenti.
Art. 23) Votazioni.
Le votazioni assembleari devono essere fatte per voto palese. Se si tratta di questioni
riguardanti persone, la votazione deve avvenire per scrutinio segreto, salvo nel caso di
cui all'art. 6, comma 2, dello Statuto. E' sempre obbligatorio lo scrutinio segreto se
richiesto da almeno dieci Soci.
Art. 24) Diritto di intervento.
L'intervento dei Soci alle Assemblee deve essere personale e ciascuno di Essi ha diritto
ad un solo voto. E' consentito che ciascun Socio rappresenti altri Soci purché su delega
scritta, col massimo di una.
Art. 25) Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio
dei Sindaci.
Per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, il
Presidente dell'Assemblea nomina, tra i Soci presenti, tre scrutatori onde constatare,
durante l'adunanza, l'esito delle votazioni. Le elezioni possono aver luogo solo dopo
l'espletamento dell'incombente di cui al comma che precede e devono essere ultimate prima
che l'Assemblea si sciolga. La votazione non può essere validamente conclusa se non hanno
votato tutti i Soci presenti nella sala. Dall'esito delle votazioni deve essere redatto un
verbale sottoscritto dagli scrutatori.
Art. 26) Esclusione dalle votazioni.
I membri del Consiglio Direttivo hanno facoltà di non partecipare al voto
sull'approvazione dei bilanci annuali e nelle deliberazioni attinenti il loro operato.
Art. 27) Verbalizzazioni.
I verbali delle adunanze dell'Assemblea, compilati dal Segretario o da chi ne fa le veci,
devono essere trascritti nell'apposito Libro dei Verbali e sottoscritti da chi ha
presieduto 1 'Assemblea e dal Segretario nonché dagli scrutatori nei casi di cui all'art.
25 dello Statuto.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 28) Consistenza e poteri.
Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri da un minimo di tre a un massimo
di nove e ad Esso sono demandati i poteri di amministrare la Associazione.
Art. 29) Elezione, cariche e incompatibilità.
Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea dei Soci con votazione che ha luogo per scheda
segreta. Il Consiglio nomina nel proprio ambito un Presidente, un Vice-Presidente, un
Segretario e un Tesoriere. Le ultime due cariche possono essere ricoperte da una stessa
persona. I mandati e le cariche sono gratuiti sono esclusivamente rimborsabili le spese
documentate riguardanti la realizzazione delle finalità associative. Non può far parte
del Consiglio chi ha rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti o
collaboratori fissi dell'Associazione.
Art. 30) Durata.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 31) Attribuzioni del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo:
a) amministra il patrimonio sociale;
b) redige i bilanci consuntivo e preventivo;
c) esprime l'accettazione di donazioni e lasciti all'Associazione, salvo per quelli
impositivi di vincoli, regolamentati dall'ultima parte della lettera e) dell'art. 15 dello
Statuto;
d) formula le proposte di cui all'art. 6, comma 2, e assume le deliberazioni di cui agli
articoli 9, 19, comma l e 32 lettera c) dello Statuto;
e) approva e modifica gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
f) dispone sulla eventuale destinazione di eccedenze ad operazioni culturali, editoriali,
di utilità sociale, di solidarietà sociale, al fine di realizzare e diffondere lo scopo
associativo;
g) stabilisce le modalità della collaborazione con Enti Morali e Associazioni che
perseguano scopi ritenuti in linea con quelli dello statuto;
h) decide sulla eventuale attivazione di servizi nella logica di prestazioni rese per
pubblica utilità;
i) delibera, in linea con lo scopo di cui all'art. 2 dello Statuto, la stipulazione di
eventuali convenzioni con le Autorità e gli Enti interessati;
j) controlla che dipendenti e collaboratori dell'Associazione operino con modalità
coerenti con le finalità statutarie ed assume le decisioni costitutive e risolutive dei
relativi rapporti;k) fissa le tariffe associative e dei servizi ed esercita ogni atto di
ordinaria e di straordinaria amministrazione che lo Statuto non riservi all'Assemblea e
che non contrasti con la legge.
Art. 32) Funzioni del Presidente.
Il Presidente:
a) ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione;
b) convoca e presiede le riunioni della Assemblea nonché, quelle del Consiglio di cui
attua le deliberazioni ponendo in essere ogni attività, negozio ed incombente funzionali
e connessi;
c) rappresenta l'Associazione in giudizio previa specifica delibera del Consiglio,
d) relaziona ogni anno all'Assemblea sull'andamento morale ed economico dell'Associazione
e sull'operato del Consiglio.
Art. 33) Compiti del Vice Presidente.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente; ne esercita le attribuzioni di volta in volta
espressamente delegategli; nei casi di impedimento o assenza ne assume le funzioni.
Art. 34) Compiti del Segretario.
Il Segretario predispone ogni verbale del Consiglio e dell'Assemblea e controfirma gli
atti nei casi in cui il Consiglio lo disponga.
Art. 35) Compiti del Tesoriere.
Il Tesoriere controlla che incassi, pagamenti, ed ogni operazione finanziaria, vengano
effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili all' Associazione.
Art. 36) Organizzazione e convocazioni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente due volte l'anno e, straordinariamente,
quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta quattro almeno dei
suoi componenti. Le convocazioni devono essere effettuate tramite avviso, contenente
l'ordine del giorno, inviato per raccomandata; in caso urgente, per telegramma o per
telefax. In assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o, in
mancanza, dal Consigliere più anziano in carica. In assenza del Segretario, ne assume i
compiti il Consigliere presente designato dal Presidente.
Art. 37) Riunioni e deliberazioni.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualunque sia il numero dei membri
presenti; è fatto divieto di deleghe. Per la validità delle deliberazioni è necessario
il voto favorevole della maggioranza dei presenti prevalendo, in caso di parità, il voto
del Presidente.Gli atti del Consiglio devono essere verbalizzati con sottoscrizioni
apposte dal Presidente e dal Segretario o da chi ne fa le veci. Le votazioni devono essere
sempre effettuate per voto palese.
Art. 38) Decadenza dei componenti e ricostituzione del Consiglio.
Il Consigliere che manca per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio senza
fornire fondate giustificazioni è dichiarato decaduto dall'incarico, previa motivata
delibera. Qualora i Consiglieri vengano, per qualsiasi motivo, ad essere in numero
inferiore a tre, il Consiglio deve procedere alla propria ricostituzione tramite la
cooptazione di Soci disponibili a ricoprire la carica. La prima assemblea ordinaria deve
procedere a nuove elezioni.
COLLEGIO DEI SINDACI
Art. 39) Consistenza, durata, ricostituzione e incompatibilità.
Il Collegio dei Sindaci e composto di tre membri eletti dall'Assemblea con votazione che
ha luogo per scheda segreta; Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e svolgono
gratuitamente il mandato. Se viene a mancare, per qualsiasi motivo, uno degli eletti, i
componenti in carica devono procedere a ricostituire il Collegio cooptando un Socio
disponibile a farne pane. La prima assemblea ordinaria deve procedere a nuove elezioni.
Non può far parte del Collegio chi ha rapporti di parentela, affinità o convivenza con
dipendenti o collaboratori fissi dell'Associazione.
Art. 40) Oneri e doveri.
I Sindaci:
a) vigilano sull'osservanza dello Statuto;
b) prendono visione, quando lo ritengono opportuno, di ogni atto o documento
dell'Associazione redigendo verbali delle verifiche;
c) intervengono alle riunioni del consiglio esprimendo, il proprio parere;
d) presentano allAssemblea annuale dei soci una relazione del loro operato e sui
bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal consiglio.
SCIOGLIMENTO
Art. 41) Causa di scioglimento.
LAssociazione può essere esclusivamente sciolta per deliberazione dei soci.
Art. 42) Operazioni.
In caso di scioglimento lAssemblea deve stabilire le modalità della procedura di
liquidazione. Esaurita la procedura, i fondi residui e ricavi dei realizzi dei beni mobili
ed immobili devono essere destinati ad altre associazioni con scopi analoghi o ai fini di
pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo di cui allart.3, comma190,
della legge 23 dicembre 1996 n.662.
DISPOSIZIONI FINALI
Art.43) Regolamenti interni.
Un eventuale regolamento stabilisce le norme riguardanti lAmministrazione della
Associazione.
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